Art. 3.
(Programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale).

      1. Costituiscono programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale quelli destinati a:

          a) incrementare l'offerta di alloggi a canone sociale per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1;

          b) incrementare l'offerta di alloggi a canoni rapportati alle condizioni economiche per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1;

          c) prevedere interventi che garantiscano l'accesso ad un nuovo alloggio ai soggetti sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto in possesso dei requisiti per

 

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la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica o in particolari condizioni di disagio sociale o familiare;

          d) realizzare piani di intervento per l'offerta di alloggi in locazione, a canone sociale o convenzionato, a determinate categorie quali anziani, studenti, giovani coppie, portatori di handicap;

          e) realizzare piani di intervento per favorire l'inserimento nel sociale degli immigrati;

          f) favorire la mobilità sul territorio nazionale, in particolare in relazione a motivi di lavoro e di studio;

          g) favorire lo sviluppo di piani per la costruzione di alloggi da destinare a locazione permanente a canoni convenzionati;

          h) sviluppare interventi di cooperazione, in particolare nella forma della proprietà indivisa.

      2. Costituiscono interventi di rilievo nazionale dell'intervento pubblico nelle politiche abitative, quelli destinati a:

          a) concedere contributi integrativi ai soggetti meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione di immobili di proprietà pubblica o privata;

          b) favorire l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione attraverso la concessione di mutui agevolati e di contributi alle categorie di cui al comma 1, lettera d).

      3. I programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale sono realizzati attraverso la costruzione, il recupero, l'acquisto, il conferimento o la locazione di immobili da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli istituti e degli enti regionali di gestione dell'edilizia residenziale pubblica, nonché degli altri soggetti pubblici e privati incaricati dell'attuazione dei piani.
      4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, gli enti locali hanno il diritto di prelazione in relazione

 

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alla dismissione di immobili pubblici o di enti a partecipazione pubblica o controllati da amministrazioni pubbliche liberi o per i quali gli inquilini non hanno esercitato il diritto di prelazione.